Art. 18
Efficienza ed efficacia
In vigore dal 3 lug 2014
Efficienza ed efficacia
1. Il gestore dello SPIS adotta un'apposita procedura per identificare e soddisfare le necessità dei mercati per i quali lo SPIS opera con particolare riguardo:
a)
alla scelta del meccanismo di compensazione e regolamento;
b)
alla struttura operativa;
c)
alla gamma dei prodotti compensati o regolati;
d)
all'utilizzo di tecnologie e procedure.
2. Il gestore dello SPIS si prefigge scopi e obiettivi chiaramente definiti, misurabili e conseguibili in aree quali quelle dei livelli minimi di servizio, delle aspettative inerenti alla gestione del rischio e alle priorità imprenditoriali.
3. Il gestore dello SPIS istituisce meccanismi per la regolare revisione, con periodicità almeno annuale, dei requisiti imposti dai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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