Art. 16

Criteri di accesso e partecipazione

In vigore dal 3 lug 2014
Criteri di accesso e partecipazione 1.   Il gestore dello SPIS stabilisce e divulga criteri di accesso e partecipazione ai servizi del SIPS non discriminatori per i partecipanti diretti e, se del caso, per quelli indiretti e per le altre IMF. Tali criteri sono soggetti a revisione con periodicità almeno annuale. 2.   I criteri di accesso e partecipazione di cui al paragrafo 1 devono essere giustificati in termini di sicurezza ed efficienza dello SPIS e dei mercati serviti e adattati e commisurati ai rischi specifici dello SPIS. In osservanza del principio di proporzionalità, il gestore dello SPIS stabilisce requisiti che impongano restrizioni minime all'accesso. Se il gestore dello SPIS nega l'accesso a un soggetto, è tenuto a comunicare per iscritto le ragioni del diniego basate su un'analisi globale del rischio. 3.   Il gestore dello SPIS verifica costantemente che i partecipanti rispettino i criteri di accesso e partecipazione allo SPIS. Esso stabilisce e divulga procedure non discriminatorie per agevolare la sospensione e la revoca ordinata del diritto di partecipazione di un partecipante ove questi non soddisfi i criteri di accesso e partecipazione. Tali procedure sono soggette a revisione con periodicità almeno annuale.
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