Art. 18 · Efficienza ed efficacia

Art. 18

Efficienza ed efficacia

In vigore dal 3 lug 2014
Efficienza ed efficacia 1.   Il gestore dello SPIS adotta un'apposita procedura per identificare e soddisfare le necessità dei mercati per i quali lo SPIS opera con particolare riguardo: a) alla scelta del meccanismo di compensazione e regolamento; b) alla struttura operativa; c) alla gamma dei prodotti compensati o regolati; d) all'utilizzo di tecnologie e procedure. 2.   Il gestore dello SPIS si prefigge scopi e obiettivi chiaramente definiti, misurabili e conseguibili in aree quali quelle dei livelli minimi di servizio, delle aspettative inerenti alla gestione del rischio e alle priorità imprenditoriali. 3.   Il gestore dello SPIS istituisce meccanismi per la regolare revisione, con periodicità almeno annuale, dei requisiti imposti dai paragrafi 1 e 2.
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