Art. 22

Misure correttive

In vigore dal 3 lug 2014
Misure correttive 1.   Ove il gestore dello SPIS non osservi il presente regolamento, l'autorità competente: a) informa il gestore dello SPIS della natura dell'inosservanza; e b) offre al gestore dello SPIS l'opportunità di essere sentito e fornire spiegazioni. 2.   Sulla base delle informazioni fornite dal gestore dello SPIS, l'autorità competente può ordinargli di attuare specifiche misure correttive al fine di rimediare all'inosservanza e/o evitare che questa si ripeta. 3.   L'autorità competente può immediatamente imporre misure correttive ove riscontri, con parere motivato, che l'inosservanza è di gravità tale da richiedere l'adozione di provvedimenti immediati. 4.   L'autorità competente informa immediatamente la BCE delle misure correttive imposte al gestore dello SPIS. 5.   Misure correttive possono essere imposte indipendentemente o congiuntamente alle sanzioni di cui al regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (6).
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