Art. 21

Comunicazione alle autorità competenti

In vigore dal 3 lug 2014
Comunicazione alle autorità competenti L'autorità competente ha diritto di ottenere dal gestore dello SPIS tutte le informazioni e la documentazione necessarie per verificare la conformità ai requisiti imposti dal presente regolamento. Il gestore dello SPIS comunica le informazioni specifiche all'autorità competente.
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