Art. 29

Prima fase della revisione annuale

In vigore dal 30 giu 2014
Prima fase della revisione annuale I controlli tesi a verificare la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni trasmesse di cui all', paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 525/2013, possono includere: a) una valutazione che consenta di stabilire se è dichiarato l'insieme delle categorie delle fonti di emissione e dei gas richiesti dal regolamento (UE) n. 525/2013; b) una valutazione volta a determinare se le serie storiche dei dati sulle emissioni sono coerenti; c) una valutazione volta a determinare se i fattori di emissione impliciti nei diversi Stati membri sono comparabili tenendo conto dei fattori di emissione predefiniti dell'IPCC per situazioni nazionali differenti; d) una valutazione dell'utilizzo dell'annotazione «non stimato» quando esistono metodologie di livello 1 dell'IPCC e quando il ricorso all'annotazione non è giustificato conformemente al paragrafo 37 delle linee guida della convenzione UNFCCC in materia di comunicazione delle informazioni degli inventari annuali dei gas a effetto serra che figurano nell'allegato I della decisione n. 24/CP.19; e) un'analisi dei ricalcoli effettuati per la trasmissione dell'inventario, in particolare se i ricalcoli si basano su modifiche metodologiche; f) un confronto tra le emissioni verificate comunicate nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione dell'Unione e le emissioni di gas a effetto serra dichiarate a norma dell' del regolamento (UE) n. 525/2013, al fine di individuare i settori in cui i dati e le tendenze relativi alle emissioni comunicati dallo Stato membro interessato si discostano notevolmente da quelli di altri Stati membri; g) un raffronto tra i risultati ottenuti con il metodo di riferimento di Eurostat e quelli ottenuti con il metodo di riferimento degli Stati membri; h) un raffronto tra i risultati ottenuti con il metodo settoriale di Eurostat e quelli ottenuti con il metodo settoriale degli Stati membri; i) una valutazione intesa a stabilire se le raccomandazioni risultanti da precedenti revisioni dell'Unione o della convenzione UNFCCC cui non è stata data attuazione possano comportare una correzione tecnica; j) una valutazione volta a stabilire se esistono sovrastime o sottostime potenziali relative a una categoria fondamentale nell'inventario di uno Stato membro.
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