Art. 31

Soglia di rilevanza

In vigore dal 30 giu 2014
Soglia di rilevanza 1.   La mancata attuazione di raccomandazioni risultanti da precedenti revisioni dell'Unione o della convenzione UNFCCC costituisce un problema importante ai sensi dell', paragrafo 4, lettera a) del regolamento n. (UE) 525/2013 se la raccomandazione o la domanda riguarda sovrastime o sottostime dei dati inseriti nell'inventario dei gas a effetto serra che potrebbero comportare una correzione tecnica e se lo Stato membro non ha fornito spiegazioni soddisfacenti per la mancata attuazione di tale raccomandazione. 2.   Una sottostima o una sovrastima dei dati dell'inventario inferiore allo 0,05 percento delle emissioni totali di gas a effetto serra dello Stato membro, senza tenere conto delle attività LULUCF, per l'anno dell'inventario soggetto a revisione o non superiore a 500 kt di CO2 equivalente, a seconda di quale dei due valori sia più basso, non è ritenuta importante ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 525/2013.
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