Art. 27
Organizzazione delle revisioni
In vigore dal 30 giu 2014
Organizzazione delle revisioni
1. Nell'effettuare le revisioni di cui all', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 525/2013, la Commissione e l'Agenzia europea per l'ambiente sono coadiuvate da un gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione.
2. L'Agenzia europea dell'ambiente svolge la funzione di segretariato per le revisioni.
3. La Commissione e l'Agenzia europea per l'ambiente selezionano un numero sufficiente di esperti in materia che coprano i pertinenti settori dell'inventario, al fine di garantire un'adeguata revisione degli inventari dei gas a effetto serra interessati entro il periodo di tempo disponibile.
4. Gli esperti incaricati della revisione selezionati ai sensi del paragrafo 3 hanno esperienza nella compilazione degli inventari dei gas a effetto serra e partecipano preferibilmente ai processi di revisione di tali inventari.
5. I membri del gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione che hanno contribuito alla compilazione dell'inventario dei gas a effetto serra di un determinato Stato membro, o che sono cittadini dello Stato membro dell'inventario interessato, non partecipano alla revisione dell'inventario.
6. La Commissione e l'Agenzia europea dell'ambiente si adoperano per garantire che la revisione degli inventari dei gas a effetto serra sia effettuata in modo uniforme in tutti gli Stati membri interessati e secondo criteri oggettivi, al fine di assicurare un elevato livello di qualità delle valutazioni tecniche risultanti.
7. Le revisioni sono effettuate in loco o in modo centralizzato.
8. Il segretariato può decidere di organizzare:
a)
una revisione in loco e centralizzata nello stesso anno;
b)
una visita nel paese in aggiunta alle revisioni in loco o centralizzate su raccomandazione del gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione e in consultazione con lo Stato membro interessato.
Storico versioni
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