Art. 27

Organizzazione delle revisioni

In vigore dal 30 giu 2014
Organizzazione delle revisioni 1.   Nell'effettuare le revisioni di cui all', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 525/2013, la Commissione e l'Agenzia europea per l'ambiente sono coadiuvate da un gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione. 2.   L'Agenzia europea dell'ambiente svolge la funzione di segretariato per le revisioni. 3.   La Commissione e l'Agenzia europea per l'ambiente selezionano un numero sufficiente di esperti in materia che coprano i pertinenti settori dell'inventario, al fine di garantire un'adeguata revisione degli inventari dei gas a effetto serra interessati entro il periodo di tempo disponibile. 4.   Gli esperti incaricati della revisione selezionati ai sensi del paragrafo 3 hanno esperienza nella compilazione degli inventari dei gas a effetto serra e partecipano preferibilmente ai processi di revisione di tali inventari. 5.   I membri del gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione che hanno contribuito alla compilazione dell'inventario dei gas a effetto serra di un determinato Stato membro, o che sono cittadini dello Stato membro dell'inventario interessato, non partecipano alla revisione dell'inventario. 6.   La Commissione e l'Agenzia europea dell'ambiente si adoperano per garantire che la revisione degli inventari dei gas a effetto serra sia effettuata in modo uniforme in tutti gli Stati membri interessati e secondo criteri oggettivi, al fine di assicurare un elevato livello di qualità delle valutazioni tecniche risultanti. 7.   Le revisioni sono effettuate in loco o in modo centralizzato. 8.   Il segretariato può decidere di organizzare: a) una revisione in loco e centralizzata nello stesso anno; b) una visita nel paese in aggiunta alle revisioni in loco o centralizzate su raccomandazione del gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione e in consultazione con lo Stato membro interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:749:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Organizzazione delle revisioni (Art. 27 Regolamento (UE) 2014/749) — Testo vigente | Portale Normativo