Art. 26
Comunicazione sulle informazioni sintetiche sui trasferimenti conclusi
In vigore dal 30 giu 2014
Comunicazione sulle informazioni sintetiche sui trasferimenti conclusi
1. Gli Stati membri comunicano le informazioni sintetiche sui trasferimenti conclusi a norma dell', paragrafi 4 e 5, della decisione n. 406/2009/CE, conformemente al formato tabulare riportato nell'allegato XV del presente regolamento.
2. I servizi della Commissione elaborano e rendono disponibile, per via elettronica, una relazione di sintesi delle informazioni fornite dagli Stati membri su base annuale. La relazione fornisce soltanto dati aggregati e non divulga informazioni relative ai singoli Stati membri in materia di prezzi per unità di assegnazione annuale di emissioni.
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