Art. 26

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca

In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca 1.   Gli aiuti alla creazione o all'ammodernamento delle infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   Se un'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili. 3.   Il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato. 4.   L'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche. 5.   I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali. 6.   L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. 7.   Se un'infrastruttura di ricerca riceve finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non economiche, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che l'intensità di aiuto applicabile non venga superata in conseguenza di un aumento della proporzione di attività economiche rispetto alla situazione prevista alla data di concessione degli aiuti.
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In sintesi

La disposizione consente la concessione di aiuti per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche, coprendo fino al 50% dei costi di investimenti materiali e immateriali. Quando la struttura svolge sia attività economiche sia non economiche, è obbligatorio tenere una contabilità separata per costi, entrate e finanziamenti. L'accesso all'infrastruttura deve essere trasparente, non discriminatorio e aperto a più utenti, applicando prezzi di mercato per la gestione o l'uso. Condizioni di accesso preferenziali sono permesse solo a chi finanzia almeno il 10% dell'investimento, in modo proporzionato e pubblico.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce le condizioni affinché gli aiuti pubblici per creare o ammodernare infrastrutture di ricerca con attività economiche siano compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica.

A chi si applica

Si applica agli Stati membri che erogano gli aiuti, ai gestori delle infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche e alle imprese che le utilizzano o le cofinanziano.

Esempio pratico

Un ente riceve un finanziamento pubblico per ammodernare i macchinari di un polo tecnologico aperto a diverse aziende. Una società privata copre il 15% delle spese di investimento e ottiene, in maniera pubblica e proporzionata, un accesso preferenziale a condizioni di favore, mentre l'ente tiene separati i conti delle attività commerciali da quelle istituzionali.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di contabilizzazione separata di costi, entrate e finanziamenti per le attività economiche e non economiche; applicazione di prezzi di mercato; rispetto delle regole di accesso trasparente e non discriminatorio (con pubblicità per gli accessi preferenziali); istituzione, da parte degli Stati membri, di un meccanismo di monitoraggio e di recupero dell'aiuto in caso di aumento della proporzione di attività economiche rispetto al previsto.

Domande frequenti

Qual è il limite massimo dell'intensità di aiuto concedibile?L'intensità di aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili, i quali corrispondono agli investimenti materiali e immateriali.
Un'impresa può ottenere un accesso preferenziale all'infrastruttura?Sì, purché abbia finanziato almeno il 10% dei costi di investimento, l'accesso sia proporzionato al contributo per evitare sovracompensazioni e le condizioni siano rese pubbliche.
Cosa succede se l'infrastruttura svolge sia attività economiche che non economiche?I finanziamenti, i costi e le entrate devono essere contabilizzati separatamente e gli Stati membri devono predisporre un meccanismo di monitoraggio e recupero per evitare il superamento dell'intensità di aiuto.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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