Art. 26
Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca
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La disposizione consente la concessione di aiuti per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche, coprendo fino al 50% dei costi di investimenti materiali e immateriali. Quando la struttura svolge sia attività economiche sia non economiche, è obbligatorio tenere una contabilità separata per costi, entrate e finanziamenti. L'accesso all'infrastruttura deve essere trasparente, non discriminatorio e aperto a più utenti, applicando prezzi di mercato per la gestione o l'uso. Condizioni di accesso preferenziali sono permesse solo a chi finanzia almeno il 10% dell'investimento, in modo proporzionato e pubblico.
La norma stabilisce le condizioni affinché gli aiuti pubblici per creare o ammodernare infrastrutture di ricerca con attività economiche siano compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica.
Si applica agli Stati membri che erogano gli aiuti, ai gestori delle infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche e alle imprese che le utilizzano o le cofinanziano.
Un ente riceve un finanziamento pubblico per ammodernare i macchinari di un polo tecnologico aperto a diverse aziende. Una società privata copre il 15% delle spese di investimento e ottiene, in maniera pubblica e proporzionata, un accesso preferenziale a condizioni di favore, mentre l'ente tiene separati i conti delle attività commerciali da quelle istituzionali.
Obbligo di contabilizzazione separata di costi, entrate e finanziamenti per le attività economiche e non economiche; applicazione di prezzi di mercato; rispetto delle regole di accesso trasparente e non discriminatorio (con pubblicità per gli accessi preferenziali); istituzione, da parte degli Stati membri, di un meccanismo di monitoraggio e di recupero dell'aiuto in caso di aumento della proporzione di attività economiche rispetto al previsto.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.