Art. 28

Aiuti all'innovazione a favore delle PMI

In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti all'innovazione a favore delle PMI 1.   Gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   Sono ammissibili i seguenti costi: a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali; b) i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale; c) i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione. 3.   L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. 4.   Nel caso particolare degli aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni.
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In sintesi

La disposizione consente la concessione di aiuti alle PMI per specifiche categorie di spesa legate all'innovazione, tra cui la gestione e difesa di brevetti e attivi immateriali, l'impiego temporaneo di personale altamente qualificato e l'acquisto di servizi di consulenza e supporto. Di norma, l'agevolazione può coprire fino a un massimo del 50% dei costi ammissibili. Tuttavia, per i soli servizi di consulenza e sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto può salire fino al 100%, purché non si superi la soglia complessiva di 200.000 euro per beneficiario nell'arco di tre anni.

Perché esiste questa norma

La norma mira a considerare compatibili con il mercato interno ed esentare dall'obbligo di notifica gli aiuti di Stato destinati a sostenere le attività di innovazione delle piccole e medie imprese, nel rispetto di determinate condizioni.

A chi si applica

La norma si applica alle piccole e medie imprese (PMI) che sostengono costi per progetti e servizi di innovazione ammissibili.

Esempio pratico

Una piccola impresa sostiene spese per ottenere la convalida di un brevetto e per ricevere consulenza sull'innovazione da una società esterna. L'impresa può ricevere un contributo pubblico pari al 50% delle spese complessive, oppure fino al 100% per le sole spese di consulenza se l'aiuto totale non supera i 200.000 euro in un triennio.

Adempimenti e conseguenze

Rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo e dal capo I del regolamento per beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di notifica; rispetto del limite massimo di 200.000 EUR in tre anni per gli aiuti al 100% sui servizi di consulenza e sostegno all'innovazione.

Domande frequenti

Quali tipologie di costo sono ammissibili a contributo?Sono ammissibili le spese per brevetti e attivi immateriali, i costi per personale altamente qualificato messo a disposizione da organismi di ricerca o grandi imprese per nuove funzioni, e i servizi di consulenza e sostegno all'innovazione.
Qual è la percentuale massima di aiuto concedibile?In linea generale l'intensità dell'aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili, ma può raggiungere il 100% per i servizi di consulenza e sostegno all'innovazione entro il tetto di 200.000 euro su tre anni.
Quali requisiti sono richiesti per il personale altamente qualificato?Il personale deve provenire da un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o da una grande impresa, deve svolgere attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione e non deve sostituire altro personale.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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