Art. 28

Aiuti all'innovazione a favore delle PMI

In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti all'innovazione a favore delle PMI 1.   Gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   Sono ammissibili i seguenti costi: a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali; b) i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale; c) i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione. 3.   L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. 4.   Nel caso particolare degli aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni.
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Aiuti all'innovazione a favore delle PMI (Art. 28 Regolamento (UE) 2014/651) — Testo vigente | Portale Normativo