Art. 28
Aiuti all'innovazione a favore delle PMI
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Aiuti all'innovazione a favore delle PMI
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La disposizione consente la concessione di aiuti alle PMI per specifiche categorie di spesa legate all'innovazione, tra cui la gestione e difesa di brevetti e attivi immateriali, l'impiego temporaneo di personale altamente qualificato e l'acquisto di servizi di consulenza e supporto. Di norma, l'agevolazione può coprire fino a un massimo del 50% dei costi ammissibili. Tuttavia, per i soli servizi di consulenza e sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto può salire fino al 100%, purché non si superi la soglia complessiva di 200.000 euro per beneficiario nell'arco di tre anni.
La norma mira a considerare compatibili con il mercato interno ed esentare dall'obbligo di notifica gli aiuti di Stato destinati a sostenere le attività di innovazione delle piccole e medie imprese, nel rispetto di determinate condizioni.
La norma si applica alle piccole e medie imprese (PMI) che sostengono costi per progetti e servizi di innovazione ammissibili.
Una piccola impresa sostiene spese per ottenere la convalida di un brevetto e per ricevere consulenza sull'innovazione da una società esterna. L'impresa può ricevere un contributo pubblico pari al 50% delle spese complessive, oppure fino al 100% per le sole spese di consulenza se l'aiuto totale non supera i 200.000 euro in un triennio.
Rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo e dal capo I del regolamento per beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di notifica; rispetto del limite massimo di 200.000 EUR in tre anni per gli aiuti al 100% sui servizi di consulenza e sostegno all'innovazione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.