Art. 27

Aiuti ai poli di innovazione

In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti ai poli di innovazione 1.   Gli aiuti ai poli d'innovazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   Gli aiuti ai poli di innovazione sono concessi esclusivamente al soggetto giuridico che gestisce il polo di innovazione (organizzazione del polo). 3.   L'accesso a locali, impianti e attività del polo è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento del polo di innovazione possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche. 4.   I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi. 5.   Per la creazione o l'ammodernamento dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti agli investimenti. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali. 6.   L'intensità di aiuto degli aiuti agli investimenti a favore dei poli di innovazione non supera il 50 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. 7.   Per la gestione dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti al funzionamento di durata non superiore a dieci anni. 8.   I costi ammissibili degli aiuti al funzionamento per i poli di innovazione sono le spese di personale e le spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti: a) l'animazione del polo al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese; b) l'attività di marketing del polo volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad aumentare la visibilità del polo; c) la gestione delle infrastrutture del polo; l'organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale. 9.   L'intensità di aiuto degli aiuti al funzionamento non supera il 50 % del totale dei costi ammissibili durante il periodo in cui sono concessi gli aiuti.
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