Art. 24

Aiuti ai costi di esplorazione

In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti ai costi di esplorazione 1.   Gli aiuti ai costi di esplorazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   I costi ammissibili sono i costi sostenuti per la verifica iniziale e le procedure formali di due diligence svolte dai gestori degli intermediari finanziari o dagli investitori allo scopo di individuare le imprese ammissibili ai sensi degli . 3.   L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
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Aiuti ai costi di esplorazione (Art. 24 Regolamento (UE) 2014/651) — Testo vigente | Portale Normativo