Art. 5
Partecipazione alle riunioni del gruppo di mediazione
In vigore dal 2 giu 2014
Partecipazione alle riunioni del gruppo di mediazione
1. Salvo quanto disposto al paragrafo 2, la partecipazione alle riunioni del gruppo di mediazione è limitata ai suoi membri, al presidente e al segretario.
2. Su invito del gruppo di mediazione, è consentito a esperti di partecipare a specifiche riunioni quando si renda necessaria la loro competenza.
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