Art. 7

Votazioni

In vigore dal 2 giu 2014
Votazioni 1.   Affinché il gruppo di mediazione possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari a due terzi dei suoi membri. Se il quorum non è raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nel corso della quale i membri possono votare a prescindere dal raggiungimento del quorum. 2.   Ciascun membro dispone di un solo voto. Il gruppo di mediazione decide a maggioranza semplice dei suoi membri. A parità di voti, è decisivo, in primo luogo, il voto del membro del gruppo di mediazione con maggiore anzianità di carica e, in caso di due o più membri con uguale anzianità di carica, il voto del membro con maggiore anzianità anagrafica. 3.   Il gruppo di mediazione procede alla votazione su richiesta del presidente. Il presidente dà avvio a una procedura di voto su richiesta di tre membri del gruppo di mediazione. 4.   Su richiesta del presidente, le decisioni possono essere altresì adottate con procedura scritta.
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Votazioni (Art. 7 Regolamento (UE) 2014/673) — Testo vigente | Portale Normativo