Art. 8

Richiesta di mediazione

In vigore dal 2 giu 2014
Richiesta di mediazione 1.   Le autorità competenti degli Stati membri partecipanti che vi hanno interesse e hanno opinioni divergenti in merito a un'obiezione del Consiglio direttivo a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza possono chiedere al Consiglio di vigilanza, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'obiezione completa delle sue motivazioni, di fare richiesta di mediazione per comporre tali divergenze, nell'ottica di assicurare la separazione tra la politica monetaria e i compiti di vigilanza. La richiesta è formulata da ciascuna autorità competente interessata mediante la presentazione di una nota con la quale si richiede al Consiglio di vigilanza di dare corso alla mediazione, indicando l'obiezione del Consiglio direttivo e precisando le ragioni della richiesta. Il segretariato notifica tale richiesta di mediazione ai membri del Consiglio di vigilanza. 2.   Ogni altra autorità competente di uno Stato membro partecipante che vi ha interesse e ha un parere divergente in merito alla medesima obiezione può presentare una nota separata con cui chiede di dare corso a una mediazione o di aderire ad una richiesta di mediazione già formulata entro cinque giorni lavorativi dalla notifica della prima richiesta di mediazione e esprime la propria divergenza di opinione. 3.   Un'obiezione del Consiglio direttivo a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza può costituire oggetto di un'unica mediazione. 4.   Un'autorità competente di uno Stato membro partecipante non appartenente all'area dell'euro che notifica alla BCE il proprio disaccordo motivato rispetto a un'obiezione del Consiglio direttivo a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza ai sensi dell', paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'articolo 13 octies.4 del regolamento interno della Banca centrale europea non può richiedere una mediazione ai sensi del paragrafo 1 in relazione alla medesima obiezione del Consiglio direttivo. 5.   Se un'autorità competente di uno Stato membro partecipante chiede al Consiglio di vigilanza di richiedere la mediazione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'obiezione, il Consiglio di vigilanza presenta al segretariato del Consiglio direttivo una nota con cui si chiede di dare corso alla mediazione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell'obiezione da parte del Consiglio direttivo. Il relativo progetto di decisione del Consiglio di vigilanza e la relativa obiezione del Consiglio direttivo sono allegati alla nota con cui si richiede la mediazione. La nota con cui si richiede la mediazione è comunicata al Consiglio direttivo e ai membri del Consiglio di vigilanza. 6.   Se l'autorità competente di uno Stato membro partecipante non appartenente all'area dell'euro che ha richiesto una mediazione in relazione a un obiezione del Consiglio direttivo a un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza ai sensi del paragrafo 1 notifica alla BCE il proprio disaccordo motivato rispetto alla medesima obiezione del Consiglio di vigilanza ai sensi dell', paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la richiesta di mediazione si intende revocata.
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