Art. 5 · Partecipazione alle riunioni del gruppo di mediazione

Art. 5

Partecipazione alle riunioni del gruppo di mediazione

In vigore dal 2 giu 2014
Partecipazione alle riunioni del gruppo di mediazione 1.   Salvo quanto disposto al paragrafo 2, la partecipazione alle riunioni del gruppo di mediazione è limitata ai suoi membri, al presidente e al segretario. 2.   Su invito del gruppo di mediazione, è consentito a esperti di partecipare a specifiche riunioni quando si renda necessaria la loro competenza.
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