Art. 4

Nomina dei membri

In vigore dal 2 giu 2014
Nomina dei membri 1.   Ciascuno Stato membro partecipante nomina un membro del gruppo di mediazione tra i membri del Consiglio direttivo e del Consiglio di vigilanza. Il presidente agevola il raggiungimento di un equilibrio tra i membri del Consiglio direttivo e quelli del Consiglio di vigilanza. 2.   Il mandato del gruppo di mediazione cessa con la cessazione dei suoi membri dalla carica ricoperta nell'organo all'interno del quale sono nominati. 3.   Quando opera in veste di membro del gruppo di mediazione, ciascun membro agisce nell'interesse dell'Unione nel suo insieme.
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