Art. 4

Preparazione e gestione dei controlli

In vigore dal 26 mag 2014
Preparazione e gestione dei controlli 1.   In una comunicazione debitamente motivata, la Commissione avverte tempestivamente del controllo lo Stato membro nel quale deve effettuarsi il controllo. Possono partecipare al controllo agenti dello Stato membro interessato. 2.   Per i controlli delle risorse proprie tradizionali ai quali la Commissione è associata ai sensi dell', paragrafo 3, nonché della risorsa propria basata sull'IVA ai sensi dell', paragrafo 4, l'organizzazione dei lavori e delle relazioni con i servizi coinvolti nel controllo è affidata al servizio scelto dallo Stato membro interessato. 3.   I controlli in loco delle risorse proprie tradizionali di cui all', paragrafo 3, lettera d), sono effettuati dagli agenti delegati. Per organizzare i lavori e le relazioni con i servizi ed eventualmente con i soggetti passivi formanti oggetto del controllo, prima di procedere ai controlli in loco gli agenti delegati prendono i contatti necessari con i funzionari designati dallo Stato membro interessato. Per questo tipo di controllo, al mandato è allegato un documento nel quale sono indicati l'oggetto e lo scopo del controllo stesso. 4.   I controlli riguardanti la risorsa propria basata sull'RNL di cui all', paragrafo 5, sono effettuati dagli agenti delegati. Per organizzare i lavori, detti agenti prendono i contatti necessari con le competenti amministrazioni degli Stati membri. 5.   Gli Stati membri assicurano che i servizi o le agenzie responsabili dell'accertamento, della riscossione e della messa a disposizione delle risorse proprie e le autorità da essi incaricate di procedere ai controlli presso tali servizi e agenzie prestino agli agenti delegati l'assistenza necessaria per l'esercizio del loro mandato. Ai fini dei controlli in loco delle risorse proprie tradizionali di cui all', paragrafo 3, lettera d), gli Stati membri interessati comunicano tempestivamente alla Commissione l'identità e la qualifica delle persone da essi scelte per partecipare ai controlli e per prestare agli agenti delegati tutta l'assistenza necessaria per l'esercizio del loro mandato. 6.   I risultati dei controlli ai sensi dell', ad eccezione di quelli effettuati dagli Stati membri a norma dell', paragrafo 3, lettere a) e b), sono comunicati entro tre mesi allo Stato membro interessato, mediante opportune modalità. Lo Stato membro presenta osservazioni entro tre mesi dalla data alla quale ha ricevuto la comunicazione. Tuttavia, per motivi debitamente giustificati, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di presentare osservazioni su punti specifici entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto la comunicazione. Lo Stato membro interessato può non rispondere alla richiesta della Commissione e indica in una comunicazione i motivi che glielo impediscono. Successivamente, i risultati e le osservazioni di cui al primo comma, insieme con la relazione di sintesi elaborata in collegamento con i controlli concernenti la risorsa propria basata sull'IVA, sono presentati a tutti gli Stati membri. Nel caso in cui i controlli in loco o i controlli associati delle risorse proprie tradizionali mostrino la necessità di modificare o rettificare dati figuranti nei rendiconti o dichiarazioni trasmessi alla Commissione riguardo alle risorse proprie e che le conseguenti rettifiche debbano essere apportate mediante un rendiconto o dichiarazione sul periodo in corso, le modifiche in questione sono indicate, nel nuovo rendiconto o dichiarazione, mediante opportune note.
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