Art. 6
Relazioni degli Stati membri sui loro controlli delle risorse proprie tradizionali
In vigore dal 26 mag 2014
Relazioni degli Stati membri sui loro controlli delle risorse proprie tradizionali
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali particolareggiate sui loro controlli riguardanti le risorse proprie tradizionali e sui risultati di tali controlli, sui dati complessivi e su ogni questione di principio attinente ai maggiori problemi derivanti dall'applicazione dei pertinenti regolamenti di attuazione della decisione 2014/335/UE, Euratom e, in particolare, sulle questioni controverse. Le relazioni sono trasmesse alla Commissione entro il 1o marzo dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. In base a tali relazioni la Commissione prepara una relazione di sintesi, che presenta a tutti gli Stati membri.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire il modello delle relazioni annuali degli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
3. Ogni tre anni la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo al funzionamento delle disposizioni per i controlli delle risorse proprie tradizionali di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:608:oj#art-6