Art. 2

Misure di controllo e di supervisione

In vigore dal 26 mag 2014
Misure di controllo e di supervisione 1.   Le risorse proprie di cui all', paragrafo 1, della decisione 2014/335/UE, Euratom sono controllate alle condizioni previste dal presente regolamento, fatti salvi il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (7) e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (8). 2.   Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché siano messe a disposizione della Commissione le risorse proprie di cui all', paragrafo 1, della decisione 2014/335/UE, Euratom. 3.   Ove le misure di controllo e di supervisione riguardino le risorse proprie tradizionali di cui all', paragrafo 1, lettera a) della decisione 2014/335/UE, Euratom: a) gli Stati membri effettuano i controlli e le indagini riguardanti l'accertamento e la messa a disposizione di dette risorse proprie; b) gli Stati membri procedono a misure supplementari di controllo a richiesta della Commissione. Nella richiesta, la Commissione indica i motivi del controllo supplementare. La Commissione può chiedere altresì che le siano trasmessi determinati documenti; c) gli Stati membri associano la Commissione, se questa lo chiede, ai controlli che essi effettuano. Ove la Commissione sia associata a un controllo, essa ha accesso, nella misura necessaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ai documenti giustificativi riguardanti l'accertamento e la messa a disposizione delle risorse proprie e ad ogni altro documento correlato ai documenti suddetti; d) la Commissione può effettuare essa stessa controlli in loco. Gli agenti delegati dalla Commissione a effettuare tali controlli hanno accesso ai documenti come stabilito per i controlli di cui alla lettera c). Gli Stati membri agevolano tali controlli; e) i controlli di cui alle lettere da a) a d) non ostano: i) ai controlli effettuati dagli Stati membri in applicazione delle loro leggi, regolamenti o disposizioni amministrative nazionali; ii) alle misure previste agli articoli 287 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); iii) ai controlli organizzati a norma dell'articolo 322, paragrafo 1, lettera b) TFUE. 4.   Ove riguardino la risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all', paragrafo 1, lettera b) della decisione 2014/335/UE, Euratom, le misure di controllo e di supervisione sono effettuate conformemente all'articolo 11 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89. 5.   Ove le misure di controllo e di supervisione riguardino la risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) di cui all', paragrafo 1, lettera c) della decisione 2014/335/UE, Euratom: a) la Commissione verifica ogni anno, insieme con lo Stato membro interessato, che non vi siano errori nella compilazione degli aggregati fornitile, specialmente nei casi segnalati dal comitato RNL istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003. In tale contesto, in singoli casi e se non è possibile giungere in altro modo a una valutazione adeguata, la Commissione può esaminare anche i calcoli e le basi statistiche, eccettuate le informazioni relative a singole imprese o persone. b) La Commissione ha accesso ai documenti riguardanti le procedure statistiche e le statistiche di base di cui all' del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003. 6.   Ai fini delle misure di controllo e di supervisione di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, la Commissione può chiedere agli Stati membri di trasmetterle documenti o relazioni pertinenti relativi ai sistemi di cui si avvalgono per riscuotere le risorse proprie o per metterle a disposizione della Commissione.
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