Art. 1

Calcolo del saldo e sua iscrizione in bilancio

In vigore dal 26 mag 2014
Calcolo del saldo e sua iscrizione in bilancio 1.   Ai fini dell'applicazione dell' della decisione 2014/335/UE, Euratom, il saldo di un dato esercizio finanziario consiste nella differenza tra il totale delle entrate percepite per quell'esercizio finanziario e l'importo dei pagamenti effettuati in base agli stanziamenti di quell'esercizio finanziario, più l'importo degli stanziamenti per il medesimo esercizio finanziario riportati ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (in appresso, il «regolamento finanziario») (6). La suddetta differenza è aumentata o diminuita dell'importo netto degli stanziamenti annullati in esercizi finanziari precedenti e riportati all'esercizio finanziario in corso. In deroga all', paragrafo 1, del regolamento finanziario, tale differenza è aumentata o diminuita anche dei seguenti importi: a) gli importi versati in eccesso, a causa di variazioni dei tassi dell'euro, di pagamenti corrispondenti a stanziamenti non dissociati riportati dal precedente esercizio finanziario a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 4, del regolamento finanziario; b) l'importo del saldo derivante da guadagni e perdite dovuti ai tassi di cambio, verificatisi nel corso dell'esercizio finanziario. 2.   Entro la fine di ottobre di ciascun esercizio finanziario, la Commissione procede alla stima delle risorse proprie riscosse per l'intero esercizio, in base ai dati a sua disposizione in quel momento. Ogni differenza di rilievo rispetto alla stima iniziale può formare oggetto di una lettera rettificativa del progetto di bilancio per l'esercizio finanziario successivo o di un bilancio rettificativo per l'esercizio finanziario in corso.
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