Art. 3
Poteri e obblighi degli agenti delegati della Commissione
In vigore dal 26 mag 2014
Poteri e obblighi degli agenti delegati della Commissione
1. La Commissione incarica specificamente di effettuare i controlli di cui all' alcuni dei suoi funzionari o altri agenti («agenti delegati»).
Per ciascun controllo la Commissione fornisce per iscritto agli agenti delegati un mandato, nel quale sono indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
Possono partecipare ai controlli persone che gli Stati membri pongono a disposizione della Commissione come esperti nazionali distaccati.
Previo accordo esplicito dello Stato membro in oggetto, la Commissione può chiedere l'assistenza di funzionari degli altri Stati membri, in qualità di osservatori. La Commissione si accerta che questi funzionari soddisfino il disposto del paragrafo 3 del presente articolo.
2. Nel corso dei controlli delle risorse proprie tradizionali e della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto, di cui all', paragrafi 3 e 4 rispettivamente, gli agenti delegati agiscono nel rispetto delle norme prescritte ai funzionari dello Stato membro interessato e sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio, alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Ai fini dei controlli della risorsa propria basata sull'RNL di cui all', paragrafo 5, la Commissione rispetta le norme nazionali sul carattere riservato delle statistiche.
Se necessario, un agente delegato può prendere contatto con i soggetti passivi, ma unicamente nel contesto dei controlli delle risorse proprie tradizionali e soltanto tramite le autorità competenti le cui procedure di riscossione delle risorse proprie formano oggetto del controllo.
3. Le informazioni comunicate od ottenute, in qualsiasi forma, ai sensi del presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio e sono protette secondo le medesime modalità previste per informazioni analoghe dall'ordinamento nazionale dello Stato membro nel quale esse sono state raccolte e secondo le medesime disposizioni previste per le istituzioni dell'Unione.
Tali informazioni non sono comunicate a persone diverse da quelle, facenti parte delle istituzioni dell'Unione o degli Stati membri, che sono tenute a conoscerle, né sono utilizzate per fini diversi da quelli stabiliti nel presente regolamento senza l'accordo preliminare dello Stato membro nel quale esse sono state raccolte.
Il primo e il secondo comma del presente paragrafo si applicano ai funzionari e altri agenti dell'Unione e agli esperti nazionali distaccati.
4. La Commissione si accerta che gli agenti delegati e le altre persone che agiscono sotto la sua autorità soddisfino le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) nonché le altre norme nazionali e dell'Unione riguardanti la protezione dei dati personali.
Storico versioni
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