Art. 41

Poteri di intervento temporaneo dell’ABE

In vigore dal 15 mag 2014
Poteri di intervento temporaneo dell’ABE 1.   A norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’ABE, quando sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, può vietare temporaneamente o limitare nell’Unione: a) la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati depositi strutturati o di depositi strutturati aventi particolari caratteristiche specifiche; o b) un tipo di attività o pratica finanziaria. Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall’ABE. 2.   L’ABE adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) la misura proposta è volta a fronteggiare un timore significativo in materia di protezione degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di parte del sistema finanziario dell’Unione; b) i requisiti normativi applicabili conformemente al diritto dell’Unione al deposito strutturato o all’attività in questione non sono atti a far fronte alla minaccia. c) un’autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non sono sufficienti per farvi fronte. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, l’ABE ha facoltà di imporre a titolo precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 1 prima che uno deposito strutturato sia commercializzato, distribuito o venduto alla clientela. 3.   Quando interviene ai sensi del presente articolo, l’ABE garantisce che la misura: a) non abbia sull’efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori effetti negativi sproporzionati rispetto ai suoi benefici; e b) non crei un rischio di arbitraggio normativo. Quando un’autorità competente o le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell’, l’ABE può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 senza emettere il parere di cui all’. 4.   Prima di decidere di adottare una misura ai sensi del presente articolo, l’ABE comunica alle autorità competenti la misura proposta. 5.   L’ABE pubblica sul suo sito Internet l’avviso relativo alla decisione di adottare una misura ai sensi del presente articolo. L’avviso precisa i particolari del divieto o della restrizione e indica il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano soltanto agli atti compiuti dopo che le misure sono entrate in vigore. 6.   L’ABE riesamina il divieto o la restrizione imposti ai sensi del paragrafo 1 a intervalli appropriati e almeno ogni tre mesi. Il divieto o la restrizione scadono se non sono prorogati dopo i suddetti tre mesi. 7.   Una misura adottata dall’ABE a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un’autorità competente. 8.   La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’ per specificare i criteri e i fattori che l’ABE è tenuta a prendere in esame per accertare l’esistenza di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari e alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 2, lettera a). Tali criteri e fattori comprendono: a) il grado di complessità di un deposito strutturato e la relazione con il tipo di cliente a cui è commercializzato e venduto; b) l’entità o il valore nozionale di un’emissione di depositi strutturati; c) il grado di innovazione di un deposito strutturato, un’attività o una pratica; d) l’effetto leva di un deposito strutturato o una pratica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:600:oj#art-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Poteri di intervento temporaneo dell’ABE (Art. 41 Regolamento (UE) 2014/600) — Testo vigente | Portale Normativo