Art. 42
Intervento sui prodotti da parte delle autorità competenti
In vigore dal 15 mag 2014
Intervento sui prodotti da parte delle autorità competenti
1. Un’autorità competente può vietare o limitare quanto segue, all’interno di, o a partire da un determinato Stato membro:
a)
la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati strumenti finanziari o di depositi strutturati o strumenti finanziari o depositi strutturati con particolari caratteristiche specifiche; o
b)
un tipo di attività o pratica finanziaria.
2. Un’autorità competente può intervenire ai sensi del paragrafo 1 se ha ragionevoli motivi di ritenere che:
a)
alternativamente:
i)
uno strumento finanziario, deposito strutturato, attività o pratica sollevano timori significativi in merito alla protezione degli investitori o costituiscono una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario almeno in uno Stato membro; o
ii)
un derivato ha ripercussioni negative sul meccanismo di formazione dei prezzi nel mercato sottostante;
b)
i requisiti normativi applicabili a norma del diritto dell’Unione al prodotto d’investimento, allo strumento finanziario, al deposito strutturato, all’attività o alla pratica non sono sufficienti a far fronte ai rischi di cui alla lettera a) e una migliore vigilanza o applicazione dei requisiti esistenti non consentirebbe di fronteggiare il problema in modo più efficace;
c)
la misura è proporzionata in rapporto alla natura dei rischi identificati, al livello di sofisticazione degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati e al suo probabile impatto sugli investitori e i partecipanti al mercato che potrebbero detenere, utilizzare o trarre beneficio dallo strumento finanziario, dal deposito strutturato, dall’attività o dalla pratica in questione;
d)
l’autorità competente ha debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo;
e)
la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o sulle attività fornite a partire da un altro Stato membro; e
f)
sono stati debitamente consultati gli organismi pubblici competenti per la vigilanza, gestione e regolamentazione dei mercati agricoli fisici ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, qualora uno strumento finanziario, attività o pratica finanziaria costituiscano una grave minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati agricoli fisici.
Se ricorrono le condizioni descritte al primo comma, l’autorità competente ha facoltà di imporre in via precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 1 prima che uno strumento finanziario o un deposito strutturato sia commercializzato, distribuito o venduto alla clientela.
Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall’autorità competente.
3. L’autorità competente non impone un divieto o una restrizione ai sensi del presente articolo se non ha comunicato alle altre autorità competenti interessate e all’ESMA, per iscritto o in un’altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima dell’effettiva esecuzione della misura, i particolari riguardanti:
a)
lo strumento finanziario, l’attività o la pratica oggetto della misura proposta;
b)
la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data a decorrere dalla quale entreranno in vigore; nonché
c)
gli elementi sui quali si fonda la decisione e che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte.
4. In casi eccezionali in cui ritiene necessario intervenire con urgenza ai sensi del presente articolo per prevenire un danno risultante dagli strumenti finanziari, dai depositi strutturati, dalle pratiche e dalle attività di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può intervenire in via temporanea, dopo aver notificato per iscritto a tutte le altre autorità competenti e all’ESMA o, per i depostiti strutturali, all’ABE almeno 24 ore prima della prevista entrata in vigore della misura, a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri del presente articolo e, inoltre, sia stabilito inequivocabilmente che effettuando una notifica un mese prima non si fronteggerebbero adeguatamente il timore o la minaccia specifici. L’autorità competente non interviene in via temporanea per un periodo superiore a tre mesi.
5. L’autorità competente pubblica sul suo sito Internet l’avviso relativo alla decisione di imporre un divieto o una restrizione di cui al paragrafo 1. L’avviso precisa i particolari del divieto o della restrizione, il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore e i motivi che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte. Il divieto o la restrizione si applicano soltanto agli atti compiuti dopo la pubblicazione dell’avviso.
6. L’autorità competente revoca il divieto o la restrizione quando vengono meno le condizioni di cui al paragrafo 2.
7. La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’ per specificare i criteri e i fattori che le autorità competenti sono tenute a prendere in esame per accertare l’esistenza di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario all’interno almeno di uno Stato membro di cui al paragrafo 2, lettera a).
Tali criteri e fattori comprendono:
a)
il grado di complessità di uno strumento finanziario o deposito strutturato e la relazione con il tipo di cliente a cui è commercializzato, distribuito e venduto;
b)
il grado di innovazione di uno strumento finanziario, un deposito strutturato, un’attività o una pratica;
c)
la leva finanziaria che offre uno strumento finanziario o un deposito strutturato o una pratica;
d)
in collegamento con il corretto funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci, le dimensioni o il valore nozionale dell’emissione di strumenti finanziari o di depositi strutturati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:600:oj#art-42