Art. 40
Poteri di intervento temporaneo dell’ESMA
In vigore dal 15 mag 2014
Poteri di intervento temporaneo dell’ESMA
1. Ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’ESMA può vietare temporaneamente o limitare nell’Unione, quando sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3:
a)
la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati strumenti finanziari o di strumenti finanziari aventi particolari caratteristiche specifiche; o
b)
un tipo di attività o pratica finanziaria.
Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall’ESMA.
2. L’ESMA adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
la misura proposta è volta a fronteggiare un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione;
b)
i requisiti normativi applicabili conformemente al diritto dell’Unione allo strumento finanziario o all’attività in questione non sono atti a far fronte alla minaccia;
c)
un’autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non sono sufficienti per farvi fronte.
Se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, l’ESMA ha facoltà di imporre a titolo precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 1 prima che uno strumento finanziario sia commercializzato, distribuito o venduto alla clientela.
3. Quando interviene ai sensi del presente articolo, l’ESMA si assicura che la misura:
a)
non abbia sull’efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori effetti negativi sproporzionati rispetto ai suoi benefici;
b)
non crea un rischio di arbitraggio normativo, e
c)
sia stata presa previa consultazione degli organismi pubblici competenti per la vigilanza, la gestione e la regolamentazione dei mercati agricoli fisici ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, qualora le misure riguardino derivati su merci agricole.
Quando un’autorità competente o le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell’, l’ESMA può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 senza emettere il parere di cui all’.
4. Prima di decidere di adottare una misura ai sensi del presente articolo, l’ESMA comunica alle autorità competenti la misura proposta.
5. L’ESMA pubblica sul suo sito Internet l’avviso relativo alla decisione di adottare una misura ai sensi del presente articolo. L’avviso precisa i particolari del divieto o della restrizione e indica il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano soltanto agli atti compiuti dopo che le misure sono entrate in vigore.
6. L’ESMA riesamina il divieto o la restrizione imposti ai sensi del paragrafo 1 a intervalli appropriati e almeno ogni tre mesi. Il divieto o la restrizione scadono se non sono prorogati dopo i suddetti tre mesi.
7. Una misura adottata dall’ESMA a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un’autorità competente.
8. La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’ per specificare i criteri e i fattori che l’ESMA è tenuta a prendere in esame per accertare l’esistenza di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 2, lettera a).
Tali criteri e fattori comprendono:
a)
il grado di complessità di uno strumento finanziario e la relazione con il tipo di cliente a cui è commercializzato e venduto;
b)
l’entità o il valore nozionale di un’emissione di strumenti finanziari;
c)
il grado di innovazione di uno strumento finanziario, un’attività o una pratica;
d)
l’effetto leva di uno strumento finanziario o di una pratica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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