Art. 39

Controllo del mercato

In vigore dal 15 mag 2014
Controllo del mercato 1.   Conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento n. 1095/2010 l’ESMA esercita il monitoraggio sul mercato degli strumenti finanziari commercializzati, distribuiti o venduti nell’Unione. 2.   Conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’ABE esercita il monitoraggio sul mercato dei depositi strutturati commercializzati, distribuiti o venduti nell’Unione. 3.   Le autorità competenti esercitano un monitoraggio sul mercato degli strumenti finanziari e dei depositi strutturati commercializzati, distribuiti o venduti nel loro Stato membro o a partire dallo stesso.
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Controllo del mercato (Art. 39 Regolamento (UE) 2014/600) — Testo vigente | Portale Normativo