Art. 34
Registro di derivati soggetti all’obbligo di negoziazione
In vigore dal 15 mag 2014
Registro di derivati soggetti all’obbligo di negoziazione
L’ESMA pubblica e mantiene sul proprio sito Internet un registro che indica, in modo esaustivo e inequivocabile, i derivati soggetti all’obbligo di negoziazione nelle sedi di cui all’, paragrafo 1, le sedi in cui gli stessi sono ammessi alla negoziazione o sono negoziati e le date a decorrere dalle quali l’obbligo diventa efficace.
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