Art. 33
Meccanismo atto ad evitare la duplicazione o la conflittualità delle norme
In vigore dal 15 mag 2014
Meccanismo atto ad evitare la duplicazione o la conflittualità delle norme
1. La Commissione è assistita dall’ESMA nella sua attività di monitoraggio e di preparazione di relazioni, almeno una volta all’anno, destinate al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione a livello internazionale dei principi stabiliti agli , con specifico riguardo ai conflitti o alle duplicazioni potenziali di norme concernenti i partecipanti al mercato, e raccomanda possibili interventi.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e di attuazione di un paese terzo:
a)
sono equivalenti agli obblighi derivanti dagli ;
b)
garantiscono una protezione del segreto professionale equivalente a quella stabilita nel presente regolamento;
c)
sono applicate ed eseguite in modo efficace, equo e senza distorsioni per garantire una vigilanza e un’esecuzione efficaci delle norme nel paese terzo in questione.
Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’.
3. Per effetto di un atto di esecuzione sull’equivalenza ai sensi del paragrafo 2, si considera che le controparti che realizzano operazioni soggette al presente regolamento abbiano soddisfatto gli obblighi di cui agli se almeno una delle controparti è stabilita in tale paese terzo e se le controparti rispettano le disposizioni legislative, di vigilanza e di attuazione del paese terzo interessato.
4. La Commissione, in collaborazione con l’ESMA, controlla l’effettiva attuazione, da parte dei paesi terzi per i quali è stato adottato un atto di esecuzione sull’equivalenza, di disposizioni equivalenti a quelle contenuti negli , e riferisce al riguardo regolarmente, e comunque con periodicità almeno annuale, al Parlamento europeo e al Consiglio.
Entro 30 giorni di calendario dalla presentazione della relazione e qualora questa riveli un’anomalia o un’incoerenza significativa nell’applicazione delle disposizioni equivalenti da parte delle autorità del paese terzo, la Commissione può revocare il riconoscimento dell’equivalenza della legislazione del paese terzo in questione. Se l’atto di esecuzione sull’equivalenza è ritirato, le operazioni effettuate dalle controparti sono nuovamente soggette ipso iure a tutte le disposizioni di cui agli del presente regolamento.
Storico versioni
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