Art. 36

Accesso non discriminatorio a una sede di negoziazione

In vigore dal 15 mag 2014
Accesso non discriminatorio a una sede di negoziazione 1.   Fatto salvo l’ del regolamento (UE) N. 648/2012, una sede di negoziazione fornisce su richiesta informazioni sulla negoziazione in modo non discriminatorio e trasparente, anche relativamente alle spese di accesso, a qualsiasi controparte centrale autorizzata o riconosciuta dal regolamento (UE) N. 648/2012 che desideri compensare le operazioni in strumenti finanziari conclusi in quella sede di negoziazione. Tale requisito non si applica a eventuali contratti derivati già soggetti agli obblighi di accesso ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012. Una sede di negoziazione non è vincolata dal presente articolo se è strettamente legata ad una controparte centrale che ha notificato di avvalersi dei regimi transitori di cui all’, paragrafo 5. 2.   La CCP presenta in modo formale una richiesta di accesso alla sede di negoziazione, all’autorità competente della stessa e all’autorità competente della controparte centrale. 3.   La sede di negoziazione risponde per iscritto alla CCP entro tre mesi, nel caso dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario, ed entro sei mesi, nel caso dei derivati negoziati in borsa, autorizzando l’accesso, a condizione che l’autorità competente pertinente lo abbia concesso ai sensi del paragrafo 4, o negandolo. La sede di negoziazione può rifiutare una richiesta di accesso soltanto alle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera a). Se una sede di negoziazione nega l’accesso, fornisce spiegazioni esaurienti nella sua risposta e informa per iscritto la propria autorità competente della decisione. Quando la controparte centrale è stabilita in uno Stato membro diverso da quello della sede di negoziazione, la sede di negoziazione fornisce anche la notifica e le spiegazioni di cui sopra all’autorità competente della controparte centrale. La sede di negoziazione concede l’accesso entro tre mesi dall’invio di una risposta positiva alla richiesta di accesso. 4.   L’autorità competente della sede di negoziazione o quella della CCP concede a una CCP l’accesso a una sede di negoziazione solo qualora tale accesso: a) non richieda un accordo di interoperabilità in caso di strumenti derivati che non siano derivati OTC ai sensi dell’, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012; o b) non pregiudichi il regolare e ordinato funzionamento dei mercati, in particolare a causa della frammentazione della liquidità, e se la sede di negoziazione ha messo a punto adeguati meccanismi per evitare tale frammentazione, ovvero non faccia insorgere un rischio sistemico. Nulla di quanto previsto dal primo comma, lettera a), impedisce che l’accesso sia concesso laddove la richiesta di cui al paragrafo 2 imponga l’interoperabilità e la sede di negoziazione e tutte le controparti centrali che sottoscrivono la proposta di accordo di interoperabilità abbiano consentito a tale accordo e i rischi a cui è esposta la controparte centrale preesistente derivanti da posizioni tra controparti centrali siano garantiti da terzi. Qualora il rifiuto di una richiesta sia motivato in tutto o in parte dall’esigenza di un accordo di interoperabilità, la sede di negoziazione assisterà la controparte centrale e comunicherà all’ESMA quali altre controparti centrali hanno accesso alla stessa sede di negoziazione; l’ESMA pubblicherà tale informazione in modo tale che le imprese di investimento possano scegliere di esercitare i propri diritti ai sensi dell’ della direttiva 2014/65/UE nei confronti di tali controparti centrali allo scopo di facilitare accordi in materia di accesso alternativi. Se un’autorità competente nega l’accesso, emana la propria decisione nei due mesi successivi alla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 2 e ne spiega in modo esauriente i motivi all’altra autorità competente, alla sede di negoziazione e alla controparte centrale, indicando anche gli elementi sui quali si fonda la decisione. 5.   Per quanto concerne i derivati negoziati in borsa, una sede di negoziazione che scende al di sotto della pertinente soglia nell’anno civile precedente l’entrata in vigore del presente regolamento può, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, notificare all’ESMA e alla sua autorità competente che non desidera essere vincolata dal presente articolo per i derivati negoziati in mercati regolamentati inclusi entro tale soglia per un periodo di trenta mesi dall’applicazione del presente regolamento. Una sede di negoziazione che rimane al di sotto della pertinente soglia in tutti gli anni di quel periodo o di un qualsiasi ulteriore periodo di trenta mesi può, al termine di tale periodo, notificare all’ESMA e alla sua autorità competente che non desidera essere vincolata dal presente articolo per ulteriori trenta mesi. Se è effettuata la notifica, la sede di negoziazione non può beneficiare dei diritti di accesso previsti all’ o al presente articolo per i derivati negoziati in borsa compresi entro la soglia pertinente per la durata della non partecipazione. L’ESMA pubblica un elenco di tutte le notifiche che riceve. La pertinente soglia per la non partecipazione è un importo nozionale annuo negoziato di 1 000 000 milione di EUR. Tale importo nozionale è un importo unico e comprende tutte le operazioni in derivati negoziati in borsa conclusi in base alle regole della sede di negoziazione. Se una sede di negoziazione fa parte di un gruppo con stretti legami, la soglia è calcolata sommando l’importo nozionale annuo negoziato di tutte le sedi di negoziazione dell’insieme del gruppo stabilite nell’Unione. Se una sede di negoziazione che ha effettuato una notifica a norma del presente paragrafo ha stretti legami con una o più CCP, tali CCP non beneficiano dei diritti di accesso previsti all’ o al presente articolo per i derivati negoziati in borsa entro la pertinente soglia per la durata della non partecipazione. 6.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) le condizioni specifiche alle quali una sede di negoziazione può respingere una richiesta di accesso, comprese le condizioni basate sul volume previsto delle operazioni, il numero di utenti, disposizioni per la gestione del rischio operativo e della complessità o altri fattori che generano rischi indebiti significativi; b) le condizioni alle quali è concesso l’accesso, come la riservatezza delle informazioni fornite riguardo agli strumenti finanziari durante la fase di sviluppo e modalità non discriminatorie e trasparenti relative alle spese di accesso; c) le condizioni alle quali la concessione dell’accesso minacci il regolare e ordinato funzionamento dei mercati o faccia insorgere un rischio sistemico; d) la procedura per effettuare una notifica a norma del paragrafo 5, comprese ulteriori precisazioni per il calcolo dell’importo nozionale e il metodo mediante il quale l’ESMA può verificare il calcolo dei volumi e approvare la non partecipazione. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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Accesso non discriminatorio a una sede di negoziazione (Art. 36 Regolamento (UE) 2014/600) — Testo vigente | Portale Normativo