Art. 32
Procedura relativa all’obbligo di negoziazione
In vigore dal 15 mag 2014
Procedura relativa all’obbligo di negoziazione
1. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
quali categorie di derivati dichiarati soggetti all’obbligo di compensazione ai sensi dell’, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, o sottocategorie degli stessi sono negoziate nelle sedi di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento;
b)
la data o le date a decorrere dalle quali l’obbligo di negoziazione diventa efficace, con indicazione dell’eventuale applicazione in più fasi, e le categorie di controparti cui l’obbligo si applica se tale applicazione in più fasi e tali categorie di controparti sono state previste in norme tecniche di regolamentazione ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012.
L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro sei mesi dall’adozione da parte della Commissione delle norme tecniche di regolamentazione, ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.
Prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione in vista della sua adozione, l’ESMA svolge una consultazione pubblica e, se opportuno, può consultare le autorità competenti di paesi terzi.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
2. Per rendere efficace l’obbligo di negoziazione:
a)
la categoria, conformemente al paragrafo 1, lettera a), o sottocategoria di derivati deve essere ammessa alla negoziazione o negoziata in almeno una sede di negoziazione di cui all’, paragrafo 1; e
b)
occorre che vi sia un sufficiente interesse costante di acquisto e di vendita da parte di terzi relativo alla categoria o sottocategoria di derivati perché essa sia considerata sufficientemente liquida da essere negoziata soltanto nelle sedi di cui all’, paragrafo 1.
3. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1, l’ESMA considera la categoria o sottocategoria di strumenti derivati sufficientemente liquida basandosi sui seguenti criteri:
a)
la frequenza e la dimensione medie delle transazioni in una gamma di condizioni di mercato, tenendo conto della natura e del ciclo di vita dei prodotti della categoria di derivati;
b)
il numero e il tipo dei partecipanti attivi al mercato, compreso il rapporto tra i partecipanti al mercato e i prodotti/contratti negoziati in un determinato mercato dei prodotti;
c)
la misura media dei differenziali.
Nell’elaborazione di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’ESMA tiene conto dell’impatto previsto che tale obbligo di negoziazione potrebbe avere sulla liquidità di una categoria o sottocategoria di derivati e sulle attività commerciali degli utenti finali che non sono entità finanziarie.
L’ESMA determina se la categoria o sottocategoria di derivati è sufficientemente liquida solo nelle operazioni inferiori a un determinato volume.
4. L’ESMA, di sua iniziativa, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2 e dopo aver svolto una consultazione pubblica, identifica e comunica alla Commissione le categorie di derivati o i singoli contratti derivati che dovrebbero essere soggetti all’obbligo di negoziazione nelle sedi di cui all’, paragrafo 1, ma per i quali nessuna controparte centrale ha finora ricevuto un’autorizzazione ai sensi dell’ o 15 del regolamento (UE) n. 648/2012 o che non sono stati ammessi alla negoziazione o non sono negoziati in una sede di cui all’, paragrafo 1.
Dopo aver ricevuto la notifica di cui al primo comma da parte dell’ESMA, la Commissione può pubblicare un invito a elaborare proposte per la negoziazione di tali derivati nelle sedi di cui all’, paragrafo 1.
5. L’ESMA presenta alla Commissione, conformemente al paragrafo 1, progetti di norme tecniche di regolamentazione per modificare, sospendere o revocare le norme tecniche di regolamentazione esistenti ogniqualvolta vi sia una sostanziale modifica dei criteri di cui al paragrafo 2. Prima di farlo, l’ESMA può consultare, se opportuno, le autorità competenti di paesi terzi.
Alla Commissione è delegato il potere adottare le norme tecniche di regolamentazione esistenti di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
6. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri di cui al paragrafo 2, lettera b).
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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