Art. 79

Obiettivi specifici

In vigore dal 15 mag 2014
Obiettivi specifici 1.   Il sostegno previsto dal presente capo contribuisce alla realizzazione degli obiettivi specifici secondo la priorità dell’Unione di cui all’, paragrafo 6, incluse: a) la sorveglianza marittima integrata (SMI) e, in particolare, l’ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE) per la sorveglianza del settore marittimo dell’Unione; b) la promozione della protezione dell’ambiente marino, in particolare della sua biodiversità e di zone marine protette quali i siti Natura 2000, fatto salvo l’ del presente regolamento, nonché lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere, e l’ulteriore definizione dei limiti di sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull’ambiente marino, in particolare nell’ambito della direttiva 2008/56/CE. 2.   Qualsiasi modifica del programma operativo con riguardo alle misure di cui al paragrafo 1 non determina un aumento della dotazione finanziaria complessiva di cui all’, paragrafo 7.
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