Art. 80
Interventi ammissibili
In vigore dal 15 mag 2014
Interventi ammissibili
1. Il FEAMP può sostenere interventi volti a conseguire gli obiettivi di cui all’, quali gli interventi che:
a)
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della SMI e, in particolare, del CISE;
b)
proteggono l’ambiente marino, in particolare la sua biodiversità e zone marine protette quali i siti Natura 2000, conformemente agli obblighi stabiliti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
c)
migliorano le conoscenze sullo stato dell’ambiente marino ai fini della messa a punto dei programmi di monitoraggio e dei programmi di misure previste dalla direttiva 2008/56/CE conformemente agli obblighi stabiliti da tale direttiva.
2. Le retribuzioni del personale delle amministrazioni nazionali non sono considerate tra i costi operativi ammissibili.
Storico versioni
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