Art. 80

Interventi ammissibili

In vigore dal 15 mag 2014
Interventi ammissibili 1.   Il FEAMP può sostenere interventi volti a conseguire gli obiettivi di cui all’, quali gli interventi che: a) contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della SMI e, in particolare, del CISE; b) proteggono l’ambiente marino, in particolare la sua biodiversità e zone marine protette quali i siti Natura 2000, conformemente agli obblighi stabiliti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE; c) migliorano le conoscenze sullo stato dell’ambiente marino ai fini della messa a punto dei programmi di monitoraggio e dei programmi di misure previste dalla direttiva 2008/56/CE conformemente agli obblighi stabiliti da tale direttiva. 2.   Le retribuzioni del personale delle amministrazioni nazionali non sono considerate tra i costi operativi ammissibili.
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