Art. 78
Assistenza tecnica su iniziativa di Stati membri
In vigore dal 15 mag 2014
Assistenza tecnica su iniziativa di Stati membri
1. Il FEAMP può sostenere, su iniziativa di uno Stato membro e limitatamente a un massimale pari al 6 % dell’ammontare complessivo del programma operativo:
a)
le misure di assistenza tecnica di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
b)
l’istituzione di reti nazionali allo scopo di diffondere le informazioni, favorire la creazione di capacità e lo scambio di migliori prassi e sostenere la cooperazione tra FLAG nel territorio dello Stato membro.
2. In via eccezionale e in circostanze debitamente giustificate, il massimale di cui al paragrafo 1 può eccezionalmente essere superato.
Storico versioni
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