Art. 76

Controllo ed esecuzione

In vigore dal 15 mag 2014
Controllo ed esecuzione 1.   Il FEAMP può sostenere l’attuazione di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009. 2.   In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi: a) acquisto, installazione e sviluppo di tecnologie, compresi hardware e software di computer, sistemi di rilevamento delle navi (VDS), sistemi di televisione a circuito chiuso (TVCC) e reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l’analisi, la gestione dei rischi, la presentazione (tramite siti web connessi al controllo) e lo scambio dei dati relativi alla pesca e lo sviluppo di metodi di campionamento di tali dati, nonché l’interconnessione dei sistemi intersettoriali di scambio di dati; b) sviluppo, acquisto e installazione dei componenti, compresi hardware e software, che sono necessari ai fini della trasmissione dei dati dagli operatori del settore della pesca e del commercio dei prodotti ittici alle competenti autorità degli Stati membri e dell’Unione, compresi i componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS), i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) e i sistemi di identificazione automatica (AIS) utilizzati a fini di controllo; c) sviluppo, acquisto e installazione dei componenti, compresi hardware e software, che sono necessari per garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1224/2009; d) attuazione di programmi finalizzati allo scambio e all’analisi dei dati tra gli Stati membri; e) ammodernamento e acquisto di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per attività di controllo della pesca per almeno il 60 % del loro tempo complessivo di utilizzo annuo; f) acquisto di altri mezzi di controllo, compresi dispositivi di misurazione della potenza motrice e strumenti di pesatura; g) sviluppo di sistemi di monitoraggio e controllo innovativi e attuazione di progetti pilota connessi al controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda l’analisi del DNA dei pesci e lo sviluppo di siti web dedicati al controllo; h) programmi di formazione e di scambio, anche tra Stati membri, di personale competente per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca; i) analisi costi/benefici, valutazione degli audit effettuati e delle spese sostenute dalle autorità competenti nell’ambito delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza; j) iniziative, tra cui seminari e sussidi mediali, intese a sensibilizzare i pescatori e altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e di applicare le norme della PCP; k) costi operativi sostenuti per l’effettuazione di controlli più rigorosi per stock soggetti a programmi specifici di controllo e di ispezione istituiti conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1224/2009 e al coordinamento dei controlli conformemente all’ del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (38); l) programmi connessi all’attuazione di un piano d’azione definito conformemente all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, compresi gli eventuali costi operativi sostenuti. 3.   Le misure di cui al paragrafo 2, lettere da h) a l), possono beneficiare del sostegno unicamente se realizzate nell’ambito di attività di controllo effettuate da un’autorità pubblica. 4.   Per le misure di cui al paragrafo 2, lettere d) e h), gli Stati membri interessati designano le autorità di gestione responsabili del progetto.
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