Art. 64
Attività di cooperazione
In vigore dal 15 mag 2014
Attività di cooperazione
1. Il sostegno di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 può essere concesso per:
a)
progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale;
b)
supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i FLAG siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto.
Ai fini del presente articolo, per «cooperazione interterritoriale» si intende la cooperazione tra territori all’interno di uno stesso Stato membro e per «cooperazione transnazionale» si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri o la cooperazione tra almeno un territorio di uno Statto membro e uno o più territori di paesi terzi.
2. Ai fini del presente articolo, oltre che altri FLAG, i partner di un FLAG nell’ambito del FEAMP possono essere i membri di un partenariato pubblico-privato che attua una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo all’interno o all’esterno dell’Unione.
3. Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai FLAG, gli Stati membri adottano un sistema appropriato inteso a facilitare i progetti di cooperazione. Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi operativi.
4. Le decisioni amministrative concernenti i progetti di cooperazione sono adottate non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all’, i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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