Art. 110

Sistema di informazione elettronico

In vigore dal 15 mag 2014
Sistema di informazione elettronico 1.   Le informazioni essenziali sull’attuazione del programma operativo, su ciascun intervento selezionato per il finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui le caratteristiche salienti dei beneficiari e dei progetti, sono registrate e conservate elettronicamente. 2.   La Commissione assicura l’esistenza di un idoneo sistema elettronico sicuro per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali, nonché per la stesura di relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione.
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Sistema di informazione elettronico (Art. 110 Regolamento (UE) 2014/508) — Testo vigente | Portale Normativo