Art. 110
Sistema di informazione elettronico
In vigore dal 15 mag 2014
Sistema di informazione elettronico
1. Le informazioni essenziali sull’attuazione del programma operativo, su ciascun intervento selezionato per il finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui le caratteristiche salienti dei beneficiari e dei progetti, sono registrate e conservate elettronicamente.
2. La Commissione assicura l’esistenza di un idoneo sistema elettronico sicuro per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali, nonché per la stesura di relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione.
Storico versioni
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