Art. 110 · Sistema di informazione elettronico

Art. 110

Sistema di informazione elettronico

In vigore dal 15 mag 2014
Sistema di informazione elettronico 1.   Le informazioni essenziali sull’attuazione del programma operativo, su ciascun intervento selezionato per il finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui le caratteristiche salienti dei beneficiari e dei progetti, sono registrate e conservate elettronicamente. 2.   La Commissione assicura l’esistenza di un idoneo sistema elettronico sicuro per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali, nonché per la stesura di relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione.
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