Art. 111

Informazione

In vigore dal 15 mag 2014
Informazione I beneficiari di aiuti nell’ambito del FEAMP, compresi i FLAG, si impegnano a comunicare all’autorità di gestione e/o a valutatori designati, o ad altri organismi delegati a espletare funzioni per conto dell’autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.
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