Art. 64 · Attività di cooperazione

Art. 64

Attività di cooperazione

In vigore dal 15 mag 2014
Attività di cooperazione 1.   Il sostegno di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 può essere concesso per: a) progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale; b) supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i FLAG siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto. Ai fini del presente articolo, per «cooperazione interterritoriale» si intende la cooperazione tra territori all’interno di uno stesso Stato membro e per «cooperazione transnazionale» si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri o la cooperazione tra almeno un territorio di uno Statto membro e uno o più territori di paesi terzi. 2.   Ai fini del presente articolo, oltre che altri FLAG, i partner di un FLAG nell’ambito del FEAMP possono essere i membri di un partenariato pubblico-privato che attua una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo all’interno o all’esterno dell’Unione. 3.   Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai FLAG, gli Stati membri adottano un sistema appropriato inteso a facilitare i progetti di cooperazione. Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi operativi. 4.   Le decisioni amministrative concernenti i progetti di cooperazione sono adottate non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi. 5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all’, i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati.
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