Art. 61

Gruppi di azione locale nel settore della pesca

In vigore dal 15 mag 2014
Gruppi di azione locale nel settore della pesca 1.   Ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono designati gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG). 2.   I FLAG propongono una strategia integrata di sviluppo locale di tipo partecipativo basata almeno sugli elementi di cui all’ del presente regolamento e sono responsabili della sua attuazione. 3.   I FLAG: a) rispecchiano ampiamente l’asse principale della loro strategia e la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile; b) garantiscono una rappresentazione significativa dei settori della pesca e/o dell’acquacoltura. 4.   Qualora la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo riceva il sostegno di altri fondi oltre al FEAMP, l’organismo di selezione dei FLAG per i progetti sostenuti dal FEAMP rispetta i requisiti di cui al paragrafo 3. 5.   I FLAG possono inoltre svolgere compiti aggiuntivi che vanno oltre le mansioni minime di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, se tali compiti sono loro delegati dall’autorità di gestione.
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