Art. 61 · Gruppi di azione locale nel settore della pesca

Art. 61

Gruppi di azione locale nel settore della pesca

In vigore dal 15 mag 2014
Gruppi di azione locale nel settore della pesca 1.   Ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono designati gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG). 2.   I FLAG propongono una strategia integrata di sviluppo locale di tipo partecipativo basata almeno sugli elementi di cui all’ del presente regolamento e sono responsabili della sua attuazione. 3.   I FLAG: a) rispecchiano ampiamente l’asse principale della loro strategia e la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile; b) garantiscono una rappresentazione significativa dei settori della pesca e/o dell’acquacoltura. 4.   Qualora la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo riceva il sostegno di altri fondi oltre al FEAMP, l’organismo di selezione dei FLAG per i progetti sostenuti dal FEAMP rispetta i requisiti di cui al paragrafo 3. 5.   I FLAG possono inoltre svolgere compiti aggiuntivi che vanno oltre le mansioni minime di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, se tali compiti sono loro delegati dall’autorità di gestione.
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