Art. 9

Responsabilità dell’impresa comune FCH 2

In vigore dal 6 mag 2014
Responsabilità dell’impresa comune FCH 2 1.   La responsabilità contrattuale dell’impresa comune FCH 2 è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile alla convenzione, alla decisione o al contratto in questione. 2.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l’impresa comune FCH 2 risarcisce, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dal personale nell’esercizio delle sue funzioni. 3.   Qualsiasi pagamento dell’impresa comune FCH 2 destinato a coprire la responsabilità di cui al paragrafo 1 o 2, come pure i costi e le spese sostenuti in relazione a essa, è considerato una spesa dell’impresa comune FCH 2 ed è coperto dalle sue risorse. 4.   L’impresa comune FCH 2 è la sola responsabile dell’adempimento dei propri obblighi.
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