Art. 9
Responsabilità dell’impresa comune FCH 2
In vigore dal 6 mag 2014
Responsabilità dell’impresa comune FCH 2
1. La responsabilità contrattuale dell’impresa comune FCH 2 è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile alla convenzione, alla decisione o al contratto in questione.
2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l’impresa comune FCH 2 risarcisce, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dal personale nell’esercizio delle sue funzioni.
3. Qualsiasi pagamento dell’impresa comune FCH 2 destinato a coprire la responsabilità di cui al paragrafo 1 o 2, come pure i costi e le spese sostenuti in relazione a essa, è considerato una spesa dell’impresa comune FCH 2 ed è coperto dalle sue risorse.
4. L’impresa comune FCH 2 è la sola responsabile dell’adempimento dei propri obblighi.
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