Art. 7

Esperti nazionali distaccati e tirocinanti

In vigore dal 6 mag 2014
Esperti nazionali distaccati e tirocinanti 1.   L’impresa comune FCH 2 può ricorrere a esperti nazionali distaccati e tirocinanti non impiegati dall’impresa stessa. Il dato relativo al numero di esperti nazionali distaccati espressi in posti di lavoro equivalenti a tempo pieno è aggiunto alle informazioni sul personale di cui all’, paragrafo 4, in linea con il bilancio annuale. 2.   Il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce le regole per il distacco di esperti nazionali presso l’impresa comune FCH 2 e per il ricorso ai tirocinanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:559:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo