Art. 11

Valutazione

In vigore dal 6 mag 2014
Valutazione 1.   Entro il 30 giugno 2017 la Commissione effettua, con l’assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell’impresa comune FCH 2, destinata a valutare, in particolare, il livello di partecipazione e l’entità dei contributi apportati alle azioni indirette dalle entità costitutive dei membri diversi dall’Unione o dalle loro entità affiliate, nonché da altri soggetti giuridici. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della valutazione stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia dell’impresa comune FCH 2 sono tenuti in considerazione nella valutazione approfondita e nella valutazione intermedia di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013. 2.   Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può procedere come previsto all’, paragrafo 5, ovvero adottare qualsiasi altro provvedimento appropriato. 3.   Entro sei mesi dalla liquidazione dell’impresa comune FCH 2, ma non oltre i due anni dopo l’avvio della procedura di liquidazione di cui all’articolo 21 dello statuto, la Commissione conduce una valutazione finale dell’impresa comune FCH 2. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.
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