Art. 13
Revisioni contabili ex post
In vigore dal 6 mag 2014
Revisioni contabili ex post
1. Le revisioni contabili ex post delle spese relative alle azioni indirette sono eseguite dall’impresa comune FCH 2 a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1291/2013 nell’ambito delle azioni indirette di Orizzonte 2020.
2. La Commissione può decidere di eseguire le revisioni contabili di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In tali casi, si attiene alle norme applicabili, in particolare le disposizioni dei regolamenti (UE, Euratom) n. 966/2012, (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013.
Storico versioni
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