Art. 14

Tutela degli interessi finanziari dei membri

In vigore dal 6 mag 2014
Tutela degli interessi finanziari dei membri 1.   L’impresa comune FCH 2 concede al personale della Commissione e ad altri soggetti autorizzati dalla Commissione stessa o dall’impresa comune, come pure alla Corte dei conti, l’accesso alle proprie sedi e ai propri locali, nonché a tutte le informazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie per lo svolgimento delle proprie revisioni contabili. 2.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (12) e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a una convenzione, a una decisione o a un contratto finanziati a norma del presente regolamento. 3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, i contratti, le convenzioni e le decisioni risultanti dall’applicazione del presente regolamento autorizzano espressamente la Commissione, l’impresa comune FCH 2, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali revisioni contabili e indagini nei limiti delle rispettive competenze. 4.   L’impresa comune FCH 2 garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare gli opportuni controlli interni ed esterni. 5.   L’impresa comune FCH 2 aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall’ Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (14). L’impresa comune FCH 2 adotta le misure necessarie per agevolare l’espletamento di indagini interne da parte dell’OLAF.
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