Art. 4

Contributi di membri diversi dall’Unione

In vigore dal 6 mag 2014
Contributi di membri diversi dall’Unione 1.   I membri dell’impresa comune FCH 2 diversi dall’Unione effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate un contributo complessivo pari ad almeno 380 000 000 EUR nel corso del periodo definito all’. 2.   Il contributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è composto come segue: a) contributi all’impresa comune FCH 2 di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 3, lettera b), dello statuto; b) contributi in natura pari ad almeno 285 000 000 EUR nel periodo definito all’ da parte dei membri diversi dall’Unione ovvero delle loro entità costitutive o affiliate, relativi ai costi da essi sostenuti per l’attuazione delle attività aggiuntive al di fuori del piano di lavoro dell’impresa comune FCH 2 e che contribuiscono agli obiettivi dell’iniziativa tecnologica congiunta FCH. Gli altri programmi di finanziamento dell’Unione possono sostenere tali costi conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili. In tali casi, il finanziamento dell’Unione non sostituisce i contributi in natura apportati dai membri diversi dall’Unione o dalle loro entità costitutive o affiliate. I costi di cui alla lettera b) del primo comma non sono ammissibili al sostegno finanziario da parte dell’impresa comune FCH 2. Le attività corrispondenti sono riportate in un piano annuale delle attività aggiuntive che indica il valore stimato di tali contributi. 3.   Entro il 31 gennaio di ogni anno, i membri dell’impresa comune FCH 2 diversi dall’Unione comunicano al consiglio di direzione dell’impresa comune FCH 2 il valore dei contributi di cui al paragrafo 2 versati in ciascuno degli esercizi precedenti. 4.   Al fine di valutare i contributi di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e all’, paragrafo 3, lettera b) dello statuto, i costi sono determinati conformemente alle consuete pratiche contabili delle entità interessate, ai principi contabili applicabili del paese in cui l’entità è stabilità e ai vigenti principi contabili internazionali e ai principi internazionali d’informativa finanziaria. I costi sono certificati da un revisore indipendente esterno nominato dall’entità interessata. Il metodo di valutazione può essere verificato dall’impresa comune FCH 2 qualora il contenuto della certificazione dia adito a incertezze. Ai fini del presente regolamento, i costi sostenuti per attività supplementari non sono sottoposti a revisione contabile da parte dell’impresa comune FCH 2 o di qualsiasi organo dell’Unione. 5.   La Commissione ha la facoltà di interrompere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune FCH 2 o di avviare la procedura di scioglimento di cui all’articolo 21, paragrafo 2, dello statuto, se i membri dell’impresa comune FCH 2 diversi dall’Unione ovvero le loro entità costitutive o affiliate non versano i contributi di cui al paragrafo 2 del presente articolo ovvero li versano solo parzialmente o in ritardo. La decisione della Commissione non ostacola il rimborso dei costi ammissibili già sostenuti dai membri dell’impresa comune FCH 2 diversi dall’Unione al momento della decisione di interrompere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario all’impresa comune FCH 2.
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Contributi di membri diversi dall’Unione (Art. 4 Regolamento (UE) 2014/559) — Testo vigente | Portale Normativo