Art. 1

Costituzione

In vigore dal 6 mag 2014
Costituzione 1.   Ai fini dell’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta «Celle a combustibile e idrogeno», è costituita, per il periodo fino al 31 dicembre 2024, un’impresa comune ai sensi dell’articolo 187 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («l’impresa comune FCH 2»). Per tenere conto della durata di Orizzonte 2020, gli inviti a presentare proposte da parte dell’impresa comune FCH 2 sono lanciati entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere lanciati entro il 31 dicembre 2021. 2.   L’impresa comune FCH 2 sostituisce l’impresa comune FCH istituita dal regolamento (CE) n. 521/2008, alla quale subentra. 3.   L’impresa comune FCH 2 è un organismo incaricato dell’attuazione di un partenariato pubblico-privato conformemente all’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 4.   L’impresa comune FCH 2 è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni di tali Stati membri. Essa può in particolare acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. 5.   L’impresa comune FCH 2 ha sede a Bruxelles, Belgio. 6.   Lo statuto dell’impresa comune FCH 2 è riportato nell’allegato.
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